STATUTO DI
LEGA ITALIANA FIBROSI CISTICA PUGLIA ONLUS
TITOLO I
IDENTITA’ ASSOCIATIVA E PRINCIPI PROGRAMMATICI
ART. 1 – COSTITUZIONE
- Esiste un’Associazione di rilevanza sociale, morale e di volontariato denominata “Lega Italiana Fibrosi Cistica Puglia Onlus” (LIFC Puglia Onlus), nell’ambito della Lega Italiana Fibrosi Cistica Onlus (LIFC Onlus), di cui ne esprime l’articolazione a livello territoriale e ne recepisce lo Statuto Nazionale, relativamente ai titoli I, II, III, IV( limitatamente al Capo VI), V, VI.
- Essa è una Associazione democratica e non lucrativa di utilità sociale ai sensi e per ogni effetto di cui al D.L.vo del 4 dicembre 1997 n. 460 e alla L. 266 dell’11 agosto 1991.
ART. 2 – SEDE
- L’Associazione ha sede attualmente presso il “Centro Specializzato di Riferimento per la Fibrosi Cistica della Regione Puglia – Clinica Pediatrica “S. Maggiore” – Università di Bari – Policlinico di Bari, Piazza Giulio Cesare, 14.
- La sede legale può essere trasferita ad altro indirizzo nella medesima città con una delibera del Consiglio Direttivo; può essere trasferita in altra città della regione con una delibera dell’Assemblea Straordinaria dei soci.
ART. 3 – FINALITA’ E ATTIVITA’
- L’Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà nel campo dell’assistenza sociale e socio-sanitaria a favore di soggetti affetti da Fibrosi Cistica, con l’apporto originale dell’attività di volontariato prestata per suo tramite dai suoi associati, in modo personale, spontaneo, gratuito.
- L’Associazione, nel proprio ambito territoriale ha lo scopo di:
- assicurare la rappresentanza e la tutela degli interessi giuridici, morali ed economici dei soggetti affetti da Fibrosi Cistica e delle loro famiglie in ogni ambito, ivi compresi le pubbliche amministrazioni e gli enti che hanno per scopo l’educazione, il lavoro e l’assistenza ai predetti soggetti, previsti dalle norme vigenti;
- promuovere l’assistenza alle persone affette da Fibrosi Cistica nonché l’istruzione e l’educazione delle dette persone e delle loro famiglie in relazione a detta patologia erogando a tal fine appositi servizi informativi;
- promuovere il miglioramento dei servizi pubblici atti a assicurare una assistenza globale ai pazienti affetti da Fibrosi Cistica;
- promuovere iniziative di informazione e sensibilizzazione sui problemi della Fibrosi Cistica ed in modo particolare sulle possibilità diagnostiche, preventive, terapeutiche e riabilitative;
- promuovere indagini sulla diffusione e sulla tipologia della patologia e su ogni aspetto utile a combatterla;
- contribuire all’informazione ed alla formazione del personale medico e paramedico circa le possibilità diagnostiche, terapeutiche ed assistenziali in Fibrosi Cistica;
- favorire movimenti di aggregazione territoriale aventi per finalità la lotta contro la Fibrosi Cistica;
- stabilire rapporti di cooperazione con altre Associazioni, organizzazioni ed istituzioni aventi lo scopo di partecipazione, sussidiarietà, promozione e di volontariato nel campo sociale e sanitario e della ricerca scientifica che abbiano scopi coerenti con quelli sanciti dal presente Statuto;
- svolgere attività generali di supporto, consulenza, formazione e sostegno alle strutture territoriali nella loro attività in ambito locale;
- sostenere e favorire la ricerca scientifica come base imprescindibile alla lotta contro la Fibrosi Cistica in aderenza alle strategie e alle iniziative della LIFC Onlus;
- contribuire alla realizzazione dei fini della LIFC Onlus;n. promuovere una concezione di salute intesa come bene comune oltre che individuale e far conoscere la Fibrosi Cistica non come evento straordinario e discriminante, ma nel contesto di una patologia che riguarda tutti i cittadini, quelli nati e quelli che nasceranno;
- promuovere l’inserimento lavorativo, tutelandone la salute, e l’inserimento sociale dei soggetti affetti da Fibrosi Cistica.
- L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
- L’Associazione può avvalersi di lavoratori autonomi o dipendenti nei limiti stabiliti dall’art. 3 comma 4 della Legge 266/1991.
ART. 4 – AMBITO DI ATTUAZIONE DELLE FINALITA’
- L’Associazione opera nella Regione Puglia. Essa potrà operare anche in altre aree geografiche con iniziative ed attività di supporto, concordate con i referenti associativi locali, finalizzate agli scopi associativi.
- L’Associazione opera in conformità allo Statuto, al Regolamento e alle delibere della LIFC Onlus per quanto attiene ai temi relativi alle aree di interesse.
- L’Associazione delega gli interventi per le attività sovraregionali ed internazionali alla LIFC Onlus, secondo quanto stabilito dallo Statuto, dal Regolamento e dalle delibere nazionali.
- L’Associazione favorisce la costituzione di Comitati Territoriali, di norma provinciali, quali primi livelli del coordinamento, dell’organizzazione e della presenza visibile dell’Associazione nel territorio.
- L’Associazione coordina l’iniziativa associativa dei Comitati Territoriali, promuove l’iniziativa della LIFC Onlus sul territorio regionale ed il suo sviluppo.
- E’ strumento di costante relazione e raccordo con il livello nazionale; garantisce e organizza la partecipazione del territorio ai coordinamenti e alle reti nazionali.
- Sviluppa i rapporti con le Istituzioni regionali e rappresenta la LIFC Onlus nei confronti delle organizzazioni sociali e politiche di ambito regionale.
- Ha il compito di promuovere la condivisione e il rispetto dei principi statutari e della corretta conduzione della vita associativa dei comitati territoriali.
- Ha la facoltà di verificare e controllare la costituzione ed il funzionamento democratico dei comitati territoriali e la loro corretta gestione.
- In concorso con i Comitati Territoriali, cura la gestione di servizi comuni e la realizzazione di attività specifiche.
TITOLO II
IL SOCIO
ART. 5 – SOCI
- Sono soci della LIFC Puglia Onlus i cittadini che si riconoscono ed accettano le regole dello Statuto nelle sue varie articolazioni.
- Tutti gli associati della LIFC Puglia Onlus sono soci di LIFC Onlus.
- L’ammissione di un nuovo socio, dietro presentazione di domanda di adesione, è deliberata dal Consiglio Direttivo Regionale.
- Tutti i soci sono tenuti al pagamento di una quota annuale uguale per tutti, stabilita da LIFC Onlus.
- Tutti i soci hanno diritto di partecipare alle attività della LIFC Onlus con piena parità, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 7. Non è ammessa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
- Purché maggiorenni, possono accedere a tutte le cariche elettive ed hanno diritto di eleggere gli organi dell’Associazione secondo quanto previsto dal presente Statuto; hanno diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo Statuto.
- I soci sono obbligati all’osservanza dello Statuto, del Regolamento interno e delle deliberazioni adottate dai competenti organi sociali in conformità alle norme statutarie.
- I soci non possono ricevere alcuna retribuzione per la loro attività di volontariato, nemmeno dai beneficiari di detta attività; possono ricevere soltanto rimborsi delle spese effettivamente sostenute, nei limiti fissati dalla legge e stabiliti dagli organi dell’ Associazione.
ART. 6 – INTRASMISSIBILITA’
La partecipazione sociale non è trasmissibile a terzi né per atto tra vivi né a causa di morte a nessun titolo.
ART. 7 – CESSAZIONE DALLA QUALITA’ DI SOCIO
- La decadenza dalla qualità di socio avviene:
– per recesso, che deve essere presentato per iscritto al Consiglio Direttivo Regionale ed ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatto almeno tre mesi prima;
– per decesso del socio;
– per il mancato pagamento della quota associativa;
– per dichiarazione di esclusione, divenuta definitiva a seguito di comportamenti incompatibili con le finalità e le idee guida deliberate dalla LIFC Onlus, tali da arrecare danni morali o materiali alla stessa e/o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell’Atto costitutivo, dello Statuto e dei Regolamenti successivamente approvati e per altri gravi e comprovati motivi.
- Contro il provvedimento di esclusione è data facoltà al socio di ricorrere al Collegio Nazionale dei Garanti.
- Il socio uscente non potrà chiedere la restituzione di tutta o parte della quota versata, in ragione del tempo trascorso. La quota non è trasmissibile né rivalutabile.
TITOLO III
IL SISTEMA ISTITUZIONALE
ART. 8 – ORGANI
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea generale dei Soci
b) il Consiglio Direttivo
c) la Presidenza
d) Il Collegio dei Revisori contabili, solo se istituito con delibera dell’assemblea o obbligatorio per legge. Tutte le cariche associative sono svolte a titolo gratuito.
L’Associazione può articolarsi sul territorio attraverso Comitati territoriali.
TITOLO III
IL SISTEMA ISTITUZIONALE
CAPO I
ASSEMBLEA GENERALE
ART. 9 – ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA E STRAORDINARIA
- L’Assemblea Generale, legalmente convocata o costituita, rappresenta l’universalità dei Soci. Le sue deliberazioni legalmente adottate obbligano tutti gli associati anche se non intervenuti o dissenzienti, salvo ogni diritto di impugnativa previsto dalle vigenti norme.
- Le Assemblee hanno luogo nella sede dell’Associazione o in altro luogo del territorio regionale, secondo quanto indicato nell’avviso di convocazione.
- Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.
ART. 10 – ASSEMBLEA ORDINARIA: CONVOCAZIONE
- L’Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta all’anno, entro il 30 aprile, per l’approvazione del Bilancio consuntivo; è convocata altresì ogni tre anni per eleggere i membri del Consiglio Direttivo Regionale; è convocata in ogni caso, qualora particolari esigenze lo richiedano, e comunque quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei Soci o un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo Regionale.
- Le Assemblee sono convocate dal Presidente almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l’adunanza, con indicazione del giorno e dell’ora, sia in prima che in seconda convocazione, del luogo e delle materie da trattare, mediante:
- a) avviso affisso in sede e/o bacheca on line dell’Associazione;
- b) avviso diretto al domicilio di tutti gli associati risultanti dai registri della Associazione, oppure a mezzo altra comunicazione equipollente (telefax – telegramma – posta elettronica con obbligo di conferma di recapito).
ART. 11 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA: CONVOCAZIONE
- L’Assemblea Straordinaria è convocata ogni qualvolta venga richiesta su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei Soci o da un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo Regionale.
- L’avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta con le modalità di cui all’art.10 c.2.
- L’Assemblea deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione.
ART. 12 – ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI
- L’Assemblea Ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza della metà dei Soci; in seconda convocazione, da tenersi non prima di 24 (ventiquattro) ore dalla prima, è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero dei Soci intervenuti.
- L’Assemblea Straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà dei Soci; in seconda convocazione, da tenersi non prima di 24 (ventiquattro) ore, è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero dei Soci intervenuti.
- Le Assemblee Ordinaria e Straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei Soci intervenuti.
- L’Assemblea Straordinaria delibera lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto.
- L’Assemblea Straordinaria delibera le modifiche dello Statuto con la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- Nell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria, è ammesso il voto con delega: ogni socio oltre che sé stesso può rappresentare un solo altro socio, previa formale delega come da normativa regionale. I soci possono farsi rappresentare da altri soci che non siano membri del Consiglio Direttivo.
- I voti sono palesi tranne quelli riguardanti la persona e le qualità di essa.
- I Soci minorenni che intendono partecipare alle Assemblee, dovranno essere rappresentati da un familiare esercente la podestà o dal tutore.
ART. 13 – ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA: poteri
- L’Assemblea Ordinaria:
– delibera sugli indirizzi e direttive generali dell’Associazione;
– delibera sul programma di attività e sul Regolamento dell’Associazione;
– delibera sul numero dei membri del Consiglio Direttivo e provvede all’elezione degli stessi con voto segreto;
– delibera sulla responsabilità dei membri del Consiglio Direttivo;
– approva, sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, se previsti, il bilancio consuntivo e quello preventivo;
– nomina, se previsto, il Collegio dei Revisori dei Conti;
– stabilisce eventuali integrazioni alla quota associativa;
– delibera su ogni altro argomento, che non rientri nelle competenze dell’Assemblea Straordinaria, sottopostole dal Consiglio Direttivo Regionale.
- L’Assemblea Straordinaria delibera:
- sulle modificazioni statutarie;
- sullo scioglimento dell’Associazione e sulla conseguente devoluzione del patrimonio sociale ai sensi delle norme vigenti in materia.
- L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo Regionale o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente con funzioni vicarie.
- In caso di loro mancanza l’Assemblea è presieduta da uno degli associati, su designazione della maggioranza dei presenti.
- Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario per la redazione del verbale, sempre che il verbale medesimo non sia stato redatto da un notaio.
- Spetta al Presidente dell’Assemblea dirigere e regolare le discussioni e stabilire le modalità e l’ordine delle votazioni.
TITOLO III
IL SISTEMA ISTITUZIONALE
CAPO II
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 14 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE: COMPOSIZIONE E PARTECIPAZIONE
- Il Consiglio Direttivo Regionale eletto dall’Assemblea è composto tra un minimo di 5 (cinque) ed un massimo di 11 (undici) membri eletti dall’Assemblea fra i soci.
- Il Consiglio Direttivo Regionale dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.
- I membri del Consiglio Direttivo Regionale hanno diritto ad un solo voto.
- Non è ammesso il voto per delega.
- Non è ammesso il voto per corrispondenza.
- E’ ammesso a partecipare senza diritto di voto il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, qualora sia stato istituito con delibera assembleare o obbligatorio per legge; su espressa chiamata del Presidente qualsiasi persona che, per competenze o compiti specifici o amministrativi, sia stata invitata in considerazione dei temi trattati.
ART. 15 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE: FUNZIONAMENTO
- Le riunioni del Consiglio Direttivo Regionale sono convocate dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.
- Sono tenute presso la sede dell’Associazione o in altro luogo indicato nell’avviso di convocazione, purché nella regione.
- Le convocazioni del Consiglio Direttivo Regionale saranno effettuate a mezzo lettera o altra comunicazione equipollente (telefax – telegramma – posta elettronica con obbligo di conferma di recapito), da inviarsi ai consiglieri almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l’adunanza, con indicazione degli argomenti da trattare, del luogo dell’ora e della data in cui si terrà la riunione.
- Le riunioni dovranno essere indette almeno quattro volte l’anno, preferibilmente ogni tre mesi.
- Il Consiglio Direttivo Regionale è validamente costituito, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri; in seconda convocazione, da tenersi almeno dopo 24 ore dalla prima convocazione, qualsiasi sia il numero degli intervenuti.
- Le deliberazioni del Consiglio Direttivo Regionale vengono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
- Per motivi di urgenza, a giudizio del Presidente, alcune decisioni tecniche ed organizzative potranno essere sottoposte a votazione all’interno del Consiglio Direttivo Regionale anche per fax o posta elettronica e ritenute valide in questo caso solo se approvate all’unanimità e ratificate con successivo verbale.
ART. 16 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE: POTERI
- Il Consiglio Direttivo Regionale ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini della LIFC Puglia Onlus e per la sua gestione ordinaria e straordinaria, che non siano dalla legge o dallo Statuto riservati espressamente all’Assemblea.
- Esso ha il compito di:
a) dare esecuzione alle deliberazioni delle assemblee generali, ordinarie e straordinarie;
b) eleggere il Presidente e, tra i propri Consiglieri, il Vicepresidente con funzioni vicarie, il Segretario, il Tesoriere;
c) eleggere nel suo seno, qualora ritenuto opportuno, un Comitato Esecutivo composto da un min. di 3 (tre) Consiglieri di cui farà parte di diritto il Presidente e che esplicherà la propria attività su quei compiti che il Consiglio intenderà demandargli;
d) nominare i rappresentanti dell’Associazione presso Enti, Amministrazioni etc. qualora richiesto;
e) approntare i bilanci preventivi e consuntivi di ogni esercizio per l’approvazione dell’Assemblea;
f) programmare le attività dell’anno e degli interventi da finanziare;
g) redigere ed aggiornare il Regolamento di Attuazione che definisce da un punto di vista operativo le attività, le scadenze, l’organizzazione e i processi dell’Associazione; detto Regolamento dovrà essere sottoposto per l’approvazione all’Assemblea;
h) deliberare sull’ammissione o il rifiuto alla domanda di adesione come Socio;
i) deliberare la decadenza dalla qualifica di Socio per recesso, decesso, mancato pagamento della quota associativa, espulsione;
- Il Consiglio Direttivo può delegare alcune specifiche funzioni o incarichi, anche disgiuntamente, a consiglieri, a soci o anche a terzi, determinando i limiti di tale delega.
- Il Consiglio Direttivo ha il potere di revocare qualsiasi mandato affidato, a maggioranza.
- Il Consiglio Direttivo può istituire commissioni di lavoro per lo svolgimento dei fini sociali e per lo sviluppo di specifici programmi; tali commissioni di lavoro possono essere composte da Soci e da consulenti esterni.
ARTICOLO 17 – DECADENZA
- Il Consiglio Direttivo Regionale può dichiarare decaduto il Consigliere che sarà assente ingiustificato per 3 (tre) volte consecutive.
- Nelle ipotesi di cessazione di appartenenza al Consiglio Direttivo Regionale del Consigliere si provvederà alla sua sostituzione cooptando, progressivamente in ordine decrescente tra i primi non eletti, il candidato che nell’ultima elezione ha ottenuto il maggior numero di voti.
- In caso di parità di voti tra i primi candidati non eletti, si coopterà il più giovane anagraficamente.
- I membri così cooptati, la cui nomina deve essere ratificata dal Consiglio Direttivo Regionale, rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato dei membri sostituiti. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l’Assemblea per nuove elezioni.
- L’appartenenza al Consiglio Direttivo Regionale cessa:
– per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Presidente;- per scadenza del mandato;- per decesso;- per decadenza;
– per esclusione, in caso di comportamenti del consigliere incompatibili con le finalità della LIFC Onlus, tali da arrecare danni morali o materiali alla LIFC Puglia Onlus o alla LIFC Onlus; di inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell’Atto costitutivo e dello Statuto; di altri gravi e comprovati motivi.
- Contro il provvedimento di esclusione è data facoltà all’escluso di ricorrere al Collegio Nazionale dei Garanti.
TITOLO III
IL SISTEMA ISTITUZIONALE
CAPO III
LA PRESIDENZA
ART. 18 – COMPOSIZIONE
La Presidenza è composta dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere. Assicura il governo della LIFC Puglia Onlus in coerenza con il programma approvato dal Consiglio Direttivo, coadiuvando il Presidente nella gestione politica e organizzativa.
ART. 19 – PRESIDENTE
- Il Presidente coordina le attività dell’Associazione e ha la rappresentanza legale della stessa di fronte a terzi ed anche in giudizio.
- Su deliberazione del Consiglio Direttivo Regionale il Presidente può attribuire mandati e procure speciali anche ad estranei al Consiglio stesso. In particolari casi, può farsi rappresentare da liberi professionisti.
- Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo Regionale, al quale comunque il Presidente deve riferire circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione dell’Associazione.
- In casi di necessità ed urgenza, il Presidente – sentito il Segretario e il Tesoriere – può assumere decisioni e compiere atti straordinari, ma deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo Regionale o l’Assemblea Ordinaria dei Soci, per la ratifica del suo operato entro 30 giorni.
- Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo Regionale, cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
- Il Presidente cura la predisposizione del bilancio consuntivo e preventivo, in raccordo con il Segretario e il Tesoriere, da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo Regionale in tempo utile per la successiva ratifica da parte dell’Assemblea Generale dei Soci che dovrà avvenire entro il 30 Aprile di ogni anno, corredandoli di idonee relazioni.
- Il Presidente, in caso di dimissioni che potranno essere presentate esclusivamente dinanzi al Consiglio Direttivo Regionale mediante opportuna convocazione formale che espliciti, nell’ordine del giorno, le dimissioni del Presidente pro-tempore e l’elezione di un nuovo Presidente, avrà l’obbligo di presentare – anche in separata sede e non oltre un mese dalle dimissioni – il bilancio consuntivo dell’Amministrazione svolta, tutti i libri e le documentazioni contabili e quant’altro in suo possesso utile alla gestione amministrativa della stessa.
- Il Presidente non è rieleggibile per più di tre mandati consecutivi.
ART. 20 – VICEPRESIDENTE CON FUNZIONI VICARIE
- Il Vicepresidente con funzioni vicarie sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni.
- Il solo intervento del Vicepresidente vicario costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.
- Coadiuva il Presidente per le normali attività necessarie e opportune per il buon funzionamento dell’amministrazione dell’Associazione.
ART. 21 – IL SEGRETARIO
- Il Segretario coadiuva il Presidente nella Direzione e nel Consiglio Direttivo Regionale per l’esplicazione delle attività associative dell’Associazione sul territorio e nei confronti dei suoi associati.
- Cura la predisposizione dei verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo Regionale e dell’Assemblea Generale dei Soci.
- Cura la tenuta del libro verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo Regionale e delle Assemblee Generali dei Soci nonché del libro degli aderenti all’Associazione.
ART. 22 – IL TESORIERE
- Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell’Associazione e ne tiene la contabilità, effettuandone le relative verifiche.
- Controlla la tenuta dei libri contabili.
- Predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio Direttivo Regionale entro il mese di novembre.
- Predispone dal punto di vista contabile il bilancio consuntivo accompagnandolo di idonea relazione e lo sottopone al Consiglio Direttivo Regionale entro il mese di marzo.
- Il Tesoriere, su delibera del Consiglio Direttivo Regionale, ha facoltà di avvalersi di consulenti esterni ai fini del regolare adempimento delle operazioni stesse nel pieno rispetto delle normative fiscali e legislative vigenti.
ART. 23 – IL COMITATO TERRITORIALE
- Le iniziative a livello regionale sono di competenza della LIFC Puglia Onlus.
- I Comitati Territoriali coincidono di regola con le Province; in alcuni casi particolari è concesso per una Provincia di avere più Comitati Territoriali, previa approvazione del Direttivo della LIFC Puglia Onlus.
- Il Comitato Territoriale valorizza l’insediamento associativo e rappresenta l’Associazione nei confronti di enti locali, istituzioni, organizzazioni sociali e politiche presenti nel proprio ambito territoriale, applicandone lo Statuto, il Regolamento e tutte le deliberazioni.
- La politica generale del Comitato Territoriale è definita dall’Assemblea Generale dei Soci dell’Associazione regionale.
- La costituzione del Comitato Territoriale può avvenire su iniziativa del Consiglio Direttivo regionale o di almeno cinque Soci di una provincia, ma in ogni caso previa accettazione del Consiglio Direttivo regionale.
- Al fine di costituire il Comitato Territoriale, i Soci promotori devono inoltrare richiesta scritta indirizzata al Presidente dell’Associazione chiedendo la convocazione dell’Assemblea territoriale dei Soci.
- L’Assemblea territoriale verrà convocata per iscritto a cura del Presidente dell’Associazione regionale secondo le norme dettate dal presente Statuto sulla convocazione e quorum deliberativi degli organismi di cui al Titolo III Capo I.
- L’Assemblea territoriale elegge al suo interno, se ritenuto opportuno ai fini del proprio funzionamento, un Consiglio Direttivo Territoriale.
- Il Comitato elegge al suo interno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario, un Le cariche possono essere unificate, dietro approvazione del Consiglio Direttivo Regionale.
- I membri dei Comitati durano in carica 3 anni e sono rinnovabili.
- I Comitati fanno pervenire al Consiglio Direttivo regionale le proposte di finanziamento in linea con gli scopi dell’Associazione elencati nel presente Statuto per l’anno seguente.
- Essi hanno l’obbligo di presentare il bilancio preventivo e consuntivo che verrà discusso ed approvato dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.
- I comitati territoriali non autonomi dal punto di vista giuridico/amministrativo, devono versare all’Associazione Regionale i fondi raccolti con le proprie iniziative di promozione e quelli derivanti dalle quote sociali, tolte le spese vive di gestione.
- I comitati che dispongono di autonomia giuridico/amministrativa devono contribuire alla gestione delle attività mediante il versamento di una quota contributiva annuale che verrà stabilita da LIFC Puglia Onlus. mediante delibera del Direttivo.
- Previa approvazione del Consiglio Direttivo regionale il Comitato può impegnare parte dei proventi annuali in iniziative proprie.
- I Comitati convocano, almeno una volta all’anno nelle proprie sedi, un’Assemblea Territoriale dei Soci per renderli edotti dell’attività svolta, per raccogliere indicazioni per nuove iniziative e per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo del Comitato stesso.
TITOLO III
IL SISTEMA ISTITUZIONALE
CAPO IV
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
ART. 24 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI: COMPOSIZIONE
- Il Collegio dei Revisori dei Conti, qualora sia istituito con delibera dell’Assemblea Generale o obbligatorio per legge, si compone di 3 (tre) componenti.
- I componenti effettivi eleggono al loro interno un Presidente che deve essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia o all’Albo dei Dottori Commercialisti.
- L’incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica nell’Associazione e non può essere ricoperto da persone socie.
- Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i componenti del Consiglio Direttivo Regionale.
ART. 25 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI: COMPITI
- Il Collegio dei Revisori dei Conti, qualora sia stato istituito con delibera dell’Assemblea Generale o obbligatorio per legge, cura la tenuta del libro delle adunanze dei Revisori dei Conti.
- Partecipa di diritto, nella persona del suo Presidente, alle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo Regionale, con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.
- Verifica la regolare tenuta della contabilità dell’Associazione e dei relativi libri; dà parere sui bilanci; verifica la conformità allo Statuto ed alle finalità associative delle delibere e degli atti del Consiglio Direttivo Regionale, dell’Assemblea dei Soci e di tutti quegli organismi funzionali alla vita dell’Associazione; riferisce annualmente all’Assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita agli associati.
TITOLO IV
PATRIMONIO E RISORSE FINANZIARIE
ART. 26 – INDICAZIONE DELLE RISORSE
- Il patrimonio e le entrate della LIFC Puglia Onlus sono costituiti da:
- quote sociali individuali;
- contributi provenienti dai livelli organizzativi territoriali;
- contributi ricevuti da privati cittadini;
- contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche o private;
- contributi di organismi internazionali;
- beni mobili e immobili acquisiti anche per effetto di liberalità e lasciti;
- entrate derivanti da attività direttamente connesse;
- rimborsi derivanti da attività convenzionate;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo, eventualmente conseguiti dall’Associazione per il perseguimento o il supporto delle finalità istituzionali.
- I versamenti effettuati alla LIFC Puglia Onlus sono a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della stessa o di estinzione per qualunque altra causa, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla LIFC Puglia Onlus.
- I versamenti non creano altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non creano quote di partecipazione trasmissibilia terzi né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.
- I fondi sono depositati presso l’Istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo Regionale.
ART. 27 – BILANCIO E AVANZI DI GESTIONE
- Gli esercizi dell’Associazione chiudono entro il 31 dicembre di ogni anno.
- Il Bilancio consuntivo dell’Associazione deve essere approvato entro il termine massimo del 30 aprile di ogni anno e comunque secondo le disposizioni di legge in vigore.
- E’ fatto espresso divieto di distribuire anche in modo indiretto utili, avanzi di gestione, fondi, riserve e\o capitale durante la vita dell’associazione a meno che la distribuzione o destinazione non sia imposta per legge o sia effettuata a favore di altra ONLUS che per legge, statuto o regolamento faccia parte della medesima ed unitaria struttura. Utili ed avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 28 – DURATA DELL’ASSOCIAZIONE
La durata della Associazione è stabilita fino a tutto il 2100 (duemilacento). Essa potrà essere prorogata o anticipata con delibera dell’Assemblea Straordinaria.
ART. 29 – SCIOGLIMENTO
- L’associazione si scioglie:
– per il venire meno di tutti i soci;
– per l’impossibilità del conseguimento dello scopo sociale, ovvero per il conseguimento dello stesso;
– per delibera dell’Assemblea;
– per impossibilità di costituzione, rinnovazione e\o funzionamento dell’Organo Amministrativo.
- Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre/quarti degli associati presenti aventi diritto di voto.
ART. 30 – LIQUIDAZIONE
- In caso di scioglimento dell’Associazione saranno nominati i liquidatori, scelti anche fra i non soci, e si procederà alla liquidazione dell’ente secondo quanto sopra previsto e secondo le norme di Legge.
- Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità di utilità generale, ad altre organizzazioni non lucrative o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, successive modifiche e/o integre, salvo diversa destinazione stabilita dalla legge.
ART. 31 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA
- Qualunque controversia sorga in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio del Collegio Nazionale dei Garanti che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.
- La determinazione del Collegio Nazionale dei Garanti avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
ART. 32 – RINVIO
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto o altrimenti stabilito si fa rinvio alle leggi vigenti in materia e alle norme contenute nel libro I del Codice Civile ed in particolare alla L. 266/91, al D.Lgs. 460/97, alle leggi regionali.